Il Comune di Foggia ordina la sospensione a far data dal giorno 11 marzo 2020 e fino a nuova disposizione, dei mercati previsti dal piano comunale del commercio su area pubblica al fine di definire organizzare ed attuare le misure necessarie al contingentamento degli accessi in conformità alle prescrizioni che impongono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d) del D.P.C.M. 8 marzo 2020. Ai sensi dell’art. 1 lettera r) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, così come esteso a tutto il territorio nazionale dal D.P.C.M. 9 marzo 2020, i mercati di cui al precedente punto resteranno comunque chiusi nelle giornate prefestive, mantenendo la chiusura già in atto per quelle festive. La violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza da parte dei titolari delle autorizzazioni o di chiunque esponga la merce per la vendita o venda merci nelle aree mercatali, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale. A carico dei trasgressori verranno altresì applicate le sanzioni amministrative di cui al Codice Regionale del Commercio, L.R. 16 aprile 2015, n. 24.
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