Al via il 30 la presentazione delle domande per il fondo perduto alle Aziende

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Si apre, domani;  il 30 marzo la finestra per presentare le domande per il contributo a fondo perduto previsto dal dl Sostegni per le aziende e Partite Iva che abbiano perso almeno il 30% del fatturato medio mensile nel 2020 rispetto all’anno precedente, o abbiano aperto la loro partita Iva dopo l’inizio del 2019. In entrambi i casi, il limite dimensionale per accedere al contributo è fissato a 10 milioni di ricavi. La possibilità di presentare domanda sarà aperta fino al 28 maggio.

L’Agenzia delle Entrate ha insistito sul fatto che non si tratta di un clickday, visto che ci sono due mesi di tempo per inoltrare le istanze, e ha confermato l’impostazione tecnologica dei precedenti ristori (fatta di ‘stanze virtuali d’attesa’ successive) per evitare il collasso del portale. La messa online del portale è prevista per la tarda mattinata di martedì.

I requisiti per avere il bonus sono due. Il primo consiste nell’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro. Il secondo requisito da soddisfare è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.

I CONTROLLI

Confermato  l’impianto di controlli e sanzioni da parte dell’Agenzia. Ci sono interventi a più livelli, preventivamente nella fase di presentazione della domanda (sia formale che sostanziale) e anche in seguito all’erogazione del contributo. Subito dopo avere trasmesso l’istanza, infatti, il sistema informatico dell’Agenzia effettua una serie di controlli formali su dati quali l’esistenza del Codice Fiscale, che la Partita Iva sia attiva, che tutti i campi obbligatori siano compilati. In caso di esito negativo, viene rilasciata una ricevuta di “scarto”. Se i controlli formali danno invece esito positivo, viene rilasciata una ricevuta che attesta la “presa in carico” dell’istanza.

Si passa dunque alla fase più accurata dei controlli (per esempio, spiega la Guida, il controllo di coerenza di alcuni dati, la verifica che il codice fiscale del soggetto richiedente sia effettivamente l’intestatario o cointestatario dell’Iban indicato, eccetera) che possono richiedere qualche giorno. In questo frangente si ha l’incrocio con i dati fiscali delle fatture elettroniche o della trasmissione dei corrispettivi, ma anche delle dichiarazioni Iva e dei Redditi in caccia di anomalie.

Dopo questi controlli si ha una triplice opzione:

in caso di esito negativo, scarta l’istanza
in caso di incongruenza dei dati dell’istanza rispetto ai dati dichiarativi presenti nel sistema dell’Anagrafe Tributaria, “sospende” l’istanza per ulteriori controlli
in caso di esito positivo, emette il mandato di pagamento del contributo spettante sull’Iban indicato o riconosce il credito d’imposta
Il richiedente può comunque sapere al link “Consultazione esito” nella sezione “Contributo a fondo perduto” del portale “Fatture e Corrispettivi” il destino della propria domanda e trova la motivazione di uno scarto o sospensione.

Il caso di scarto, si può presentare una nuova istanza entro il 28 maggio. Tra le ragioni di scarto potrebbe esserci l’invalidità dell’Iban indicato: il contribuente deve verificare l’esattezza dell’Iban indicato nell’istanza. Se l’Iban risultasse corretto, è necessario approfondire il motivo del mancato riscontro mediante contatto con il proprio istituto di credito.

In caso di contributo non spettante, in tutto o in parte, l’Agenzia procede al recupero con una sanzione che sta tra un minimo del 100 e un massimo del 200% del valore del contributo: per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata. Ci sono anche risvolti penali con la previsione alternativa della reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito. Prevista la confisca.