Emergenza sanitaria Covid-19: misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da SARS-CoV-2

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Si informa che con decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (G.U. n.309 del 30.12.2021) sono state adottate ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il provvedimento, oltre ad intervenire sull’impiego delle Certificazioni verdi Covid-19 (cd. Green pass), introduce ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19 con particolare riferimento all’applicazione, alle modalità e al periodo di svolgimento della quarantena precauzionale e dell’isolamento nonché alla strategia di testing da attuarsi per la gestione delle attività di sorveglianza e dei casi Covid-19. 

Le modalità attuative sono state demandate al Ministero della Salute che, pertanto, con circolare prot. 0060136 del 30.12.2021 ha aggiornato le misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).

Tali misure sono immediatamente operative e si applicano anche alle persone sottoposte alla misura di quarantena precauzionale alla data del 30.12.2021, di entrata in vigore del decreto – legge n.229/2021.

Si pone in evidenza, pertanto, che la quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate. 

Per i contatti ad alto rischio (contatti stretti), se rientrano alternativamente in una delle seguenti categorie, rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, purché al termine di tale periodo, risulti eseguito un test SARS-CoV-2 molecolare o antigenico con risultato negativo:

  1. Soggetti non vaccinati; oppure
  2. Soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale primario (i.e. una sola    

           dose delle due previste); oppure

  • Soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di

           14 giorni.

Per i contatti ad alto rischio (contatti stretti), se rientrano nella seguente categoria, la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo, risulti eseguito un test SARS-CoV-2 molecolare o antigenico con risultato negativo:

  • Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120  

           giorni e che abbiano la certificazione verde Covid-19 valida (Green pass),

          se asintomatici.

Per i contatti ad alto rischio (contatti stretti), se rientrano alternativamente in una delle seguenti categorie, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. È previsto un periodo di auto-sorveglianza che terminerà al quinto giorno:

  • Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster; oppure
  • Soggetti asintomatici che hanno completato il ciclo vaccinale primario nei

           120 giorni precedenti; oppure

  • Soggetti asintomatici che risultano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei

           120 giorni precedenti.

Si evidenzia che, alla prima comparsa dei sintomi Covid-19 correlati, è raccomandata l’effettuazione di un test SARS-CoV-2 antigenico o molecolare. Se la sintomaticità dovesse persistere, è necessaria nuovamente l’effettuazione di test SARS-CoV-2 antigenico o molecolare al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con caso Covid-19.

Inoltre, si specifica che il Ministero della Salute ha previsto che gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.

Per i contatti a basso rischio, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienicosanitarie (utilizzo di mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, igiene respiratoria). Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

Si pone in evidenza che per i soggetti sottoposti a isolamento e che rientrano alternativamente in una delle seguenti categorie, il Ministero della Salute ha previsto che il periodo di isolamento possa essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test SARS-CoV-2 molecolare o antigenico con risultato negativo:

  1. Soggetti che risultano contagiati e che abbiano precedentemente ricevuto la

           dose booster; oppure

  • Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni;